Intervista al Prof. Giuseppe Di Genio. Docente universitario, titolare della Cattedra di Diritto costituzionale e Diritto Pubblico Comparato presso l’ Università di Fisciano (Salerno).

Intervistatore: Dott. Antonio Fabozzi Psicoterapeuta – Psicologo dello Sport – Founder Positive Therapy s.r.l.  

Prof. Di Genio, benvenuto. Il nostro incontro di oggi è dedicato al suo libro “La cryopreservation nel diritto costituzionale comparato“. Iniziamo con una domanda di base:

Dott. Antonio Fabozzi:
Professore, inizierei chiedendole di spiegarci brevemente cos’è la crioconservazione o ancor meglio criopreservazione e perché è diventata un argomento di crescente interesse sia nella comunità scientifica che in quella giuridica.

Prof. Giuseppe Di Genio: La crioconservazione è un processo di conservazione a bassissime temperature di cellule, tessuti o interi organismi, con l’intento di preservarli per lunghi periodi. Infatti, quando parliamo di crioconservazione, non dobbiamo per forza intendere la conservazione dell’intero corpo. Se per esempio, prendiamo in considerazione la cremazione del corpo, si potrebbe crioconservare solo il cervello ( brainpreservation et neuropreservation) o il cuore ( heartpreservation). Comunque, la crescente attenzione sull’argomento è dovuta al potenziale che la crioconservazione ha di cambiare radicalmente il nostro approccio alla vita e alla morte, sollevando una serie di questioni etiche, psicologiche e legali che non possiamo più ignorare.

Dott. Antonio Fabozzi: Prof., ma la criopreservazione, a dispetto della grande attenzione bioetica e giuridica che sta avendo in questi anni, non sembra un fenomeno così recente, o sbaglio?

 Prof. Giuseppe Di Genio: Assolutamente vero. Ma in realtà è un fenomeno che già esiste in natura ed è utilizzato da diverse specie animali e vegetali, i quali vivendo in ambienti al di sotto di certe temperature, rallentano le proprie funzioni vitali, che rasentano quali “la morte”. A livello “artificiale” se così possiamo dire, alcuni campioni biologici sono stati già criopreservati, cioè portati e mantenuti alla temperatura dell’azoto liquido ( fermandone la decomposizione) e poi riportati in vita. Fra questi interi insetti, certi tipi di anguilla in ghiaccio e sale negli esperimenti dello scienziato inglese Henry Power nel 1663, molti tipi di tessuti umani (fra i quali quelli cerebrali), embrioni umani e alcuni organi di mammiferi. 

Dott. Antonio Fabozzi: E perché la criopreservazione ha un impatto così forte e significativo sul diritto?

 Prof. Giuseppe Di Genio: La criopreservazione è un processo che solleva una serie di questioni giuridiche profonde, poiché mette in discussione nozioni fondamentali come la vita, la morte, la dignità umana e i diritti individuali. Come ho scritto nel mio libro, ” la morte è un fatto – diritto naturale che appartinene al ciclo della vita, di cui rappresenta l’esito finale, il post mortem è anche fonte di un diritto artificiale, per cui la criopreservazione post-mortem può essere considerata un diritto fondamentale (artificiale), soprattutto, nei casi di morte non naturale”

Dott. Antonio Fabozzi: Un tema ricorrente nel suo libro è quello dell’etica e il legame tra libertà, principio di autodeterminazione e scienza. Quali sono, secondo lei, i principali dilemmi etici sollevati dalla criopreservazione e le riflessioni che ne seguono?

 Prof. Giuseppe Di Genio: Primariamente scienza e diritto comparato, sono chiamati a dare risposte concrete anche sul tema della criopreservazione nei singoli ordinamenti giuridici. Diciamo che oggi, il nostro stesso modo di vederci è cambiato e continua a cambiare anche grazie alle acquisizioni della scienza medica. Come giustamente ha evidenziato Carl Shmitt, rispetto alla natura ci sentiamo oggi molto superiori. Non la temiamo più come magari potevamo temerla fino a qualche decennio fa. Anche in quei casi in cui ci sentiamo colpiti da fenomeni naturali di particolare rilevanza o da malattie e catastrofi, sentiamo che in un modo o nell’altro riusciremo a venirne fuori e a trovare una soluzione. L’uomo si è fatto signore della natura e di tutti gli esseri viventi. E il diritto nei suoi diversi e sempre più complessi rami e settori di interesse, ha avuto il ruolo di disciplinare le vicende giuridiche dell’uomo, ma anche della “mortalità umana”. Anche se paradossalmente, la morte non è presente nelle Costituzioni moderne e contemporanee ( C.Cost. n. 26/1979), fatta eccezione per i riferimenti alla pena di morte, nei suoi risvolti penali, laddove ancora esistenti.

Altra riflessione che mi viene da condividere è che la criopreservazione, può avere importanti implicazioni sociali: infatti, questa pratica potrebbe accentuare le disuguaglianze sociali, poiché non tutti potrebbero permettersela.

Dott. Antonio Fabozzi: Nel suo libro, lei sottolinea come la criopreservazione ponga sfide significative ai sistemi giuridici di diversi paesi. Potrebbe approfondire quali sono le principali differenze nell’approccio dei vari ordinamenti a questa tematica?

Prof. Giuseppe Di Genio: Le risposte legislative alla criopreservazione sono estremamente variegate a livello internazionale, così come avviene per tutte le pratiche mediche e/o genetiche. Alcuni paesi hanno adottato posizioni molto permissive, altri hanno introdotto divieti totali, mentre la maggior parte ha scelto una via intermedia, regolamentando alcune pratiche e vietandone altre

Dott. Antonio Fabozzi: Ma invece se volessimo risalire alle tappe storiche, qual è stato il primo caso giurisprudenziale riguardante lo scottante tema della criopreservazione negli Stati Uniti d’America e di come è andata a finire?

 Prof. Giuseppe Di Genio: Il primo caso di criopreservazione negli Stati Uniti d’America, riguarda addirittura un caso pre-mortem, ed è rappresentato nella sentenza Donaldson v. Lungren del 1992, della Superior Court of Santa Barbara County, oggetto di una attenta analisi nella dottrina americana, perché in essa viene categoricamente negato ab origine, il diritto costituzionale alla pre-mortem cryopreservation. La peculiarità di questo caso è rappresentato proprio dal mancato riconoscimento di un diritto costituzionale alla cryopreservation pre-mortem, collegata al suicidio assistito nell’ordinamento americano, esplicitamente richiesto dalla parte in sede giudiziaria. Nello specifico, il ricorrente T. Donaldson, matematico e informatico, affetto da un tumore cerebrale incurabile voleva morire con dignità, avvalendosi del suicidio assistito ed essere criopreservato, in modo che in futuro, qualora fosse stata trovata una cura adeguata per la sua malattia, il suo corpo potesse essere rianimato e riportato in vita. Tuttavia, la Corte, non ha riconosciuto il diritto alla pre-mortem cryopreservation e ha ritenuto prevalente l’interesse dello Stato alla vita.

Dott. Antonio Fabozzi: Qual è invece uno dei casi più importanti ed emblematici del percorso giurisprudenziale della crioconservazione negli Stati Uniti?

Prof. Giuseppe Di Genio: Uno dei più importanti è il caso giurisprudenziale esplicitato nella sentenza Alcor v. Robbins del 2010, dove si ricorre, per la prima volta con valenza vincolante, allo strumento dell’agreement, già immaginato da R.C.W. Ettiner e C. Henderson in Cryonic suspension and the law nel lontano 1968. Nello specifico si tratta di un accordo transattivo tra la famiglia della Robbins e la Alcor, dove la famiglia rinuncia ad azioni legali future e questo consente alla Alcor di prendere in carico i resti della Robbins, rispettandone a volontà crionica e determinare quali sottoporre a sospensione crionica, consentendo la cremazione dei restanti.  Questo caso è particolarmente importante, perché rappresenta il primo agreement rimesso alla approvazione di un giudice per tutelare i diritti di criopreservazione nel sistema americano.

Dott. Antonio Fabozzi: Quindi dovremo aspettarci anche degli importanti cambiamenti nelle aziende e nei sistemi imprenditoriali mondiali, rispetto al tema della criopreservazione? In pratica, potrebbero rappresentare anche delle nuove opportunità di business?

Prof. Giuseppe Di Genio: Sicuramente l’attenzione anche mediatica sulla crionica, ha rafforzato la creazione di un vero e proprio sistema crio-imprenditoriale e di servizi crionici ( lac.d. libertà di crio-impresa) in USA. La Alcor ha avuto il merito di creare un modello crioimprenditoriale made in USA oggetto di esportazione nei sistemi giuridici comparati e le sue battaglie legali sulla crionica anche a tutela della propria immagine, rappresentano un precedente, reso favorevolmente in sede giudiziale, dal quale è impossibile prescindere in sede di comparazione giuridica.

Dott. Antonio Fabozzi: Professor Di Genio, quali sono, secondo lei, le prospettive future per la regolamentazione della criopreservazione?

Prof. Giuseppe Di Genio: Credo che la regolamentazione della criopreservazione sia una sfida che richiederà un ampio dibattito a livello internazionale, che, come abbiamo visto nel corso dell’intervista, è cominciata già da un bel po’ di tempo ma che richiede approfondimenti ulteriori e continui. Sarà necessario trovare un equilibrio tra il rispetto dei diritti individuali, la tutela del bene comune, il diritto alla vita e la libertà delle pratiche mediche a cui si decide di sottoporsi. Inoltre, sarà fondamentale coinvolgere non solo i giuristi, ma anche i medici, psicologi e i filosofi.

Dott. Antonio Fabozzi: E ovviamente alla fine, non può mancare una domanda sul “nostro bel paese“. Come siamo messi in Italia, rispetto alla pratica della crioconservazione?

Prof. Giuseppe Di Genio: L’ordinamento giuridico Italiano contempla la crioconservazione degli embrioni, ma come molti altri ordinamenti, non contempla a livello normativo il fenomeno giuridico complesso della criopreservazione, anche nelle sue peculiari sottosezioni ( brain – preservation et neuro-preservation). Attualmente tale pratica, in alcuni sistemi è configurabile come una sorta di “diritto di sepoltura” atipico e tecnologico. Il riferimento principale in Italia sulla crioconservazione è la legge 19 Febbraio 2004, n 40, riferita alle norme in materia di procreazione medicalmente assistita, ove in alcuni articoli disciplina la crioconservazione dei gameti (art. 2), il divieto di crioconservazione e soppressione di embrioni e la crioconservazione di gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto ( art. 14).

Dott. Antonio Fabozzi: Grazie mille, professor Di Genio, per questa interessante intervista, che spero possa rappresentare anche per il mio pubblico un contributo di fondamentale importanza, sia per la relativa novità dell’argomento, sia per le importanti implicazioni psicologiche legate alla pratica della crioconservazione.

Prof. Giuseppe Di Genio: Ringrazio lei per l’opportunità di discutere di un tema così affascinante e complesso. Spero che questa intervista possa contribuire a una riflessione più ampia sulla criopreservazione e sulle sue complesse e cangianti implicazioni, giuridiche, mediche, psicologiche, etiche e sociali. 

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